
Rimborso per l’uso promiscuo di auto aziendali elettriche: l’Agenzia nega l’esenzione fiscale
NEWS DEL 10 FEBBRAIO 2025
Durante Telefisco 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il rimborso ai dipendenti per l’utilizzo di auto aziendali elettriche in uso promiscuo è soggetto a tassazione. Questo orientamento si basa sul principio di “onnicomprensività” del reddito da lavoro dipendente, che impone la tassazione su ogni beneficio economico legato al rapporto di lavoro, sia in denaro che in natura, incluse le erogazioni liberali.
Dal 1° gennaio 2025, per i veicoli aziendali di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo, il reddito imponibile viene determinato considerando il 50% dell’importo calcolato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km, secondo le tariffe ACI. Tuttavia, la percentuale scende al 10% per veicoli esclusivamente elettrici e al 20% per quelli ibridi plug-in.
L’Agenzia ha inoltre chiarito che la tassazione forfettaria rimane indipendente dal fatto che il dipendente sostenga, in tutto o in parte, i costi di percorrenza (come carburante o energia elettrica) stabiliti dall’ACI, anche se successivamente rimborsati dal datore di lavoro. Questo principio, già affermato per il carburante, vale anche per l’energia elettrica, come confermato nella risposta all’Interpello 421/2023 del 25 agosto 2023.
Viene richiamata la Circolare 326/1997, che stabilisce che la valutazione forfettaria dell’auto in uso promiscuo è indipendente dai costi reali sostenuti e dalla percorrenza effettiva. Tuttavia, servizi aggiuntivi offerti dal datore di lavoro, come l’installazione di infrastrutture di ricarica (wallbox o colonnine), devono essere valutati separatamente e considerati come reddito imponibile.
L’Agenzia ha ribadito che l’energia elettrica non è considerata un fringe benefit, ma una spesa del lavoratore rimborsata dall’azienda. In mancanza di specifiche deroghe, tali rimborsi concorrono alla formazione del reddito imponibile, analogamente ad altri rimborsi spese, tranne quelli effettuati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, come previsto dall’art. 51, comma 5 del TUIR.
Infine, l’Agenzia ha precisato che la risposta all’Interpello 477/2023 citata nel quesito riguardava esclusivamente la deducibilità dei costi di ricarica per il reddito d’impresa degli agenti di commercio, senza estendere alcun principio ai rimborsi per lavoratori dipendenti.