Licenziamento disciplinare: l’assenza di contestazione rende nullo il procedimento e comporta la reintegra

NEWS DEL 18 DICEMBRE 2024
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 28927 dell’11 novembre 2024, ha chiarito che, in materia di licenziamento disciplinare, la totale mancanza di una contestazione dell’infrazione determina la nullità dell’intero procedimento disciplinare. Tale difetto non rappresenta una semplice violazione delle regole procedurali, ma incide radicalmente sulla validità del provvedimento, rendendolo privo di giustificazione.
In questa situazione, si applica la tutela reintegratoria prevista dall’articolo 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), così come modificato dalla Legge 92/2012. In particolare, il comma 6 del medesimo articolo richiama la reintegra nei casi in cui il licenziamento sia privo di qualsiasi motivazione, come accade quando il provvedimento disciplinare viene adottato in assenza di una contestazione degli addebiti.

Link alla comunicazione: STUDIO DIMATTEO – (77) NEWS IN PILLOLE 18122024 (ALLEGATO 1)