Comunicazione di licenziamento: valido l’invio all’indirizzo presente nella lettera di assunzione
NEWS DEL 11 DICEMBRE 2024
La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 28171 del 31 ottobre 2024, ha stabilito che il licenziamento comunicato all’indirizzo fornito dal lavoratore al momento dell’assunzione è valido, anche se quest’ultimo ha cambiato indirizzo senza darne notifica al datore di lavoro. Secondo la Corte, il lavoratore è obbligato a comunicare per iscritto ogni variazione di residenza o domicilio, come previsto sia dal contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) sia dal principio di buona fede che regola il rapporto di lavoro. Pertanto, un licenziamento inviato all’ultimo indirizzo noto risulta pienamente efficace, purché rispettati i termini previsti, in forza della presunzione di conoscenza sancita dall’articolo 1335 del codice civile.
Lo stesso principio si applica alla lettera di contestazione disciplinare, considerata conosciuta dal lavoratore nel momento in cui arriva all’indirizzo originario, salvo che questi abbia informato del cambio di residenza. Tuttavia, la presunzione di conoscenza non si applica se il datore di lavoro è a
conoscenza del fatto che il lavoratore non risiede più all’indirizzo comunicato e che ciò gli impedisce di prendere visione della contestazione.
Link alla comunicazione: STUDIO DIMATTEO – (75) NEWS IN PILLOLE 11122024 (ALLEGATO 1)