Chiarimenti in merito alla figura del preposto per la sicurezza
NEWS DEL 6 DICEMBRE 2023
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito alla corretta definizione della figura del preposto in materia di sicurezza. Il quesito avanzato dalla Camera di Commercio di Modena mira ad analizzare la corretta individuazione del preposto per la sicurezza, in quelle realtà ove per ciò potrebbe essere complesso stante la ridotta dimensione aziendale, e quindi l’annesso ruolo che in questo senso può essere assolto, in conseguenza di ciò, dal datore di lavoro.
Il Ministero conferma la distinzione tra la figura del datore di lavoro e del preposto, che non possono coincidere se non in realtà estremamente modeste sotto il profilo dimensionale però in tali realtà, non è di fatto possibile scindere le due figure (specie ad esempio in contesti con un solo lavoratore dipendente). Il principio generale prevede, infatti, l’impossibilità di coincidenza tra il preposto e il datore di lavoro da un lato, ed i lavoratori soggetti al potere gerarchico – funzionale.
Tale principio generale può appunto essere derogato in contesti modesti solo rispetto alla coincidenza della figura datoriale con quella del preposto, non potendo ammettersi in ogni caso la coincidenza tra quest’ultimo ed i lavoratori soggetti a sorveglianza.
Link al documento originale: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/interpello-n.-5-2023-signed.pdf