Apprendistato di primo livello: chiarimenti Inps per il 2023

NEWS DEL 18 OTTOBRE 2023
L’Inps fornisce chiarimenti in merito all’individuazione del corretto regime di prelievo contributivo da considerare per i rapporti di apprendistato di primo livello instaurati nell’anno 2023.
La questione riguarda, nello specifico, i datori di lavoro che al momento dell’assunzione avevano nel 2022 alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari o inferiore a nove, nei confronti dei quali (in deroga alla contribuzione prevista all’art. 1 comma 773, Legge 27 dicembre 2006, n. 296), era prevista una totale esenzione in merito al prelievo previdenziale, relativamente ai primi tre anni, ed elevazione al 10 % per i periodi successivi.
Tale regime è da considerarsi speciale e quindi circoscritto all’anno 2022, pertanto dal 2023 si conferma il ritorno all’applicazione delle disposizioni previgenti ovvero un prelievo contributivo nella misura dell’8,50 % e del 7 % rispettivamente per il primo e secondo anno di apprendistato (primi 24 mesi), e l’applicazione a decorrere dal 25esimo mese di un’aliquota pari al 5%, in base a quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.
Sempre il messaggio Inps conferma l’esonero dal versamento del contributo inerente al finanziamento del c.d. Ticket licenziamento (così come del finanziamento alla disoccupazione involontaria).

Link alla circolare INPS: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.10.messaggio-numero-3618-del-17-10-2023_14297.html