Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza: alcuni chiarimenti in materia
NEWS DEL 7 GIUGNO 2023
La circolare dell’INAIL n. 23/2023 si premura di individuare la corretta tipologia di rischio connesso all’incarico assolto, e quindi il relativo premio da versare.
L’INAIL effettua anzitutto una ricognizione circa la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale, che in via generale è quello di consultazione e controllo circa le attività poste in essere dal datore di lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in considerazione delle specificità correlate a ciascuna realtà aziendale in base alle attività svolte.
Inoltre specifica la fisionomia del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, laddove previsto dalla contrattazione collettiva applicata, e chiamato ad esercitare il medesimo ruolo in un ambito più ampio rispetto a quello della singolare realtà aziendale.
La medesima circolare dopo aver ribadito come anche l’attività di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debba essere considerata rientrante in quelle oggetto di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, specifica come non debba essere istituita una ulteriore e diversa voce di tariffa, in quanto tale copertura rientra in quella già garantita in relazione all’inquadramento derivante dalla mansione ordinariamente svolta.
Link diretto alla circolare INAIL: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-23-del-1-giugno-2023.pdf