Azienda sotto sequestro: facoltà dell’amministratore giudiziario di interrompere il rapporto di lavoro

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza del 5 febbraio 2025, n. 2803, ha chiarito che l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice, può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro senza essere vincolato alle garanzie procedurali previste per il licenziamento disciplinare. Tale facoltà è legittima purché adeguatamente motivata, facendo riferimento alla misura adottata dall’Autorità giudiziaria. In questo contesto, la cessazione del rapporto di lavoro non assume natura sanzionatoria, ma rappresenta un atto funzionale alla gestione dell’azienda sequestrata e alla salvaguardia dell’ordine pubblico.

Link alla comunicazione: STUDIO DIMATTEO – (16) NEWS IN PILLOLE 02042025 (ALLEGATO 1)