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Illegittimità del controllo indiscriminato della mail aziendale del dipendente

NEWS DEL 11 MARZO 2025
La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 807 del 13 gennaio 2025, ha stabilito che il datore di lavoro non può effettuare un controllo indiscriminato sulla casella di posta elettronica aziendale del dipendente in assenza di un fondato sospetto di illecito disciplinare.
Un monitoraggio non giustificato e privo di adeguate motivazioni costituirebbe una violazione della privacy del lavoratore, in contrasto con la normativa sulla protezione dei dati personali e con i principi di correttezza nei controlli datoriali. Di conseguenza, un licenziamento basato su prove acquisite attraverso tali verifiche non autorizzate risulterebbe nullo.

Link alla comunicazione: STUDIO DIMATTEO – (10) NEWS IN PILLOLE 11032025 (ALLEGATO 1)