Infortuni sul lavoro: valutazione dei danni residui

NEWS DEL 06 DICEMBRE 2024
La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l’ordinanza del 28 ottobre 2024, n. 27867, ha stabilito che gli importi eventualmente corrisposti dall’Inail a titolo di indennizzo ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 38/2000 non possono essere considerati una completa soddisfazione del diritto al risarcimento del danno biologico per il lavoratore infortunato o ammalato. Pertanto, nel caso in cui un lavoratore richieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni derivanti dall’attività lavorativa, il giudice chiamato a decidere dovrà, previa verifica dell’inadempimento, accertare se l’evento lesivo rientri nelle condizioni soggettive e oggettive previste per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal D.P.R. 1124/1965. In tal caso, potrà d’ufficio verificare l’applicabilità dell’articolo 10 del suddetto decreto, identificando i danni non coperti dall’assicurazione obbligatoria (i cosiddetti danni complementari) da risarcire in base alle norme generali della responsabilità civile.
Qualora il lavoratore adduca anche fatti configurabili come reato perseguibile d’ufficio, il giudice potrà determinare l’eventuale danno differenziale, calcolando il valore complessivo del danno civilistico secondo i criteri generali, includendo le personalizzazioni necessarie, e sottraendo quanto riconosciuto dall’Inail in base ai parametri normativi. Tale distinzione riguarderà sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale. Inoltre, il giudice procederà all’accertamento anche se non venga esplicitamente dimostrata la superiorità del danno civilistico rispetto all’indennizzo Inail o nel caso in cui l’Istituto non abbia ancora concretamente provveduto al pagamento dell’indennizzo.