Si può recedere unilateralmente dal CCNL ?

NEWS DEL 27 NOVEMBRE 2024
Con l’ordinanza n. 26927 del 17 ottobre 2024, la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ha chiarito che il diritto di disdetta di un contratto collettivo di lavoro è riservato esclusivamente alle parti firmatarie, ovvero alle organizzazioni sindacali e datoriali. Questi soggetti, solitamente, regolano anche gli effetti della disdetta nei contratti stessi.
Di conseguenza, un datore di lavoro individuale non può recedere unilateralmente dal contratto collettivo, nemmeno invocando l’eccessiva onerosità prevista dall’articolo 1467 del codice civile, derivante da difficoltà economiche personali. Unica eccezione è rappresentata dai contratti aziendali stipulati direttamente dal singolo datore di lavoro con i sindacati locali dei lavoratori.