La responsabilità oggettiva dell’imprenditore in tema di sicurezza sul lavoro

NEWS DEL 22 NOVEMBRE 2024
Con la sentenza n. 26390 del 10 ottobre 2024, la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ha chiarito che la responsabilità dell’imprenditore ai sensi dell’articolo 2087 del Codice Civile non rappresenta una forma di responsabilità oggettiva. Tuttavia, essa non si limita alla violazione di regole tecniche consolidate o di norme d’esperienza, ma si estende alla mancata adozione di tutte le misure necessarie a garantire l’integrità psico-fisica e la salute del lavoratore, in linea con le tutele costituzionali. Tale obbligo deve essere valutato considerando la specifica realtà aziendale e la possibilità concreta di individuare e prevenire rischi per la sicurezza in un determinato contesto storico.
Il caso oggetto della decisione riguardava una richiesta di risarcimento per il danno non patrimoniale avanzata in relazione al decesso di un lavoratore, presumibilmente causato da una neoplasia polmonare contratta durante l’attività di saldatore in un impianto siderurgico.