Lo sciopero per considerarsi tale può solo essere frutto di una decisione collettiva

NEWS DEL 14 NOVEMBRE 2024
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza del 12 settembre 2024, n. 24473, ha stabilito che l’astensione dal lavoro di alcuni dipendenti non può essere considerata uno sciopero se non è frutto di una decisione condivisa a livello collettivo. Pur essendo il diritto di sciopero una prerogativa individuale del lavoratore, esso trova espressione in un’azione collettiva, finalizzata alla tutela di interessi comuni. Di conseguenza, anche se lo sciopero non richiede una formale dichiarazione né una comunicazione preventiva al datore di lavoro (salvo diverse disposizioni previste da codici di autoregolamentazione), è indispensabile che l’astensione, parziale o totale, sia frutto di un accordo collettivo, indipendentemente da chi ne promuova l’attuazione, in quanto deve sussistere un conflitto volto alla difesa di un interesse condiviso.

Link alla comunicazione:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6521401/Risposta+n.+218_2024.pdf/c4d5bdd3-488f-591a-94a8-4df2caa636a1