Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: chiarimenti dal Ministero del lavoro

NEWS DEL 6 NOVEMBRE 2024
La Commissione per gli interpelli su salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, nella risposta all’interpello n. 5 del 24 ottobre 2024, fornisce un riepilogo della normativa riguardante il numero e le modalità per la nomina o elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). In particolare, chiarisce che:
• nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti, il RLS viene eletto o designato dai lavoratori all’interno delle RSA; qualora queste rappresentanze non siano presenti, l’elezione del rappresentante avviene direttamente tra i lavoratori dell’azienda;
• per “unità produttiva” si intende uno stabilimento o una struttura dedicata alla produzione di beni o alla fornitura di servizi, dotata di autonomia sia finanziaria sia tecnico-funzionale.

Link alla comunicazione: STUDIO DIMATTEO – (67) NEWS IN PILLOLE 06112024 (ALLEGATO 1)