Durante la malattia è consentito lo svolgimento di altra attività?

NEWS DEL 29 OTTOBRE 2024
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 23747 del 4 settembre 2024, ha stabilito che, nei casi di licenziamento disciplinare per svolgimento di attività lavorativa o extra lavorativa durante l’assenza per malattia, è il datore di lavoro a dover dimostrare che la malattia sia simulata oppure che tale attività possa ostacolare o ritardare il ritorno al lavoro del dipendente. L’articolo 5 della Legge 604/1966 attribuisce al datore l’onere di provare tutti i fatti che legittimano il licenziamento, incluse le circostanze oggettive e soggettive che caratterizzano l’infrazione disciplinare contestata. Pertanto, lo svolgimento di un’altra attività durante la malattia rappresenta una violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà e dei principi generali di correttezza e buona fede. Tale violazione è riscontrabile non solo quando l’attività stessa fa presumere l’inesistenza della malattia, ma anche quando, sulla base di una valutazione anticipata (ex ante) in relazione al tipo di patologia e alle mansioni del lavoratore, potrebbe compromettere la guarigione o il ritorno al lavoro.
Nel caso specifico, è stata confermata l’illegittimità del licenziamento del dipendente, che, pur risultando in malattia per un infortunio alla mano, aveva svolto alcune attività nel proprio locale. Tuttavia, le azioni eseguite sono state ritenute irrilevanti, poiché non avevano un impatto tale da compromettere la guarigione o il ritorno al lavoro; erano infatti avvenute a circa sette mesi dall’infortunio e a pochi giorni dalla fine del periodo di inabilità diagnosticata.

Link alla comunicazione: STUDIO DIMATTEO – (65) NEWS IN PILLOLE 29102024 (ALLEGATO 2)