L’Ispettorato fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla diffida amministrativa

NEWS DEL 11 OTTOBRE 2024
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 7296 dell’8 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti riguardanti le modalità operative e procedurali del provvedimento di diffida amministrativa, come previsto dagli articoli 1 e 6 del D.Lgs. 103/2024.
Nello specifico, viene evidenziato che la norma contenuta nell’articolo 6 del D.Lgs. 103/2024 ha natura procedurale e si applicherà anche alle violazioni commesse prima del 2 agosto 2024 (data di entrata in vigore del decreto), purché non siano state ancora contestate tramite verbale unico, anche se riferite a verifiche avviate prima di quella data. Pertanto, il provvedimento di diffida amministrativa dovrà essere emesso anche se risulta che una delle violazioni indicate nell’elenco allegato alla nota INL n. 6774/2024 sia stata sanata prima dell’accesso ispettivo. Ciò risponde anche all’esigenza di monitorare eventuali recidive, come previsto dall’articolo 6, comma 1, D.Lgs. 103/2024, in attesa della digitalizzazione della procedura.
Viene inoltre sottolineato che, qualora sussistano i presupposti legali, la diffida amministrativa deve essere necessariamente adottata e notificata. Dal momento in cui la notifica viene perfezionata, decorre il termine di 20 giorni entro cui il trasgressore, o l’eventuale obbligato in solido, può porre rimedio alla violazione, conformandosi alle prescrizioni e rimuovendo le conseguenze dell’illecito amministrativo. Di conseguenza, la notifica del verbale di diffida amministrativa dovrà essere effettuata seguendo la procedura prevista per gli atti giudiziari tramite posta (L. 890/1982), oppure mediante notifica a mezzo di un funzionario dell’amministrazione, escludendo quindi l’utilizzo della raccomandata ordinaria.

Link alla comunicazione:STUDIO DIMATTEO – (59) NEWS IN PILLOLE 11102024 (ALLEGATO 1)