La reintegra del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo
NEWS DEL 04 OTTOBRE 2024
Con l’ordinanza n. 18892 del 10 luglio 2024, la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ha stabilito che, in caso di licenziamento illegittimo, l’ordine del giudice di reintegrare il lavoratore implica necessariamente che quest’ultimo venga reinserito nello stesso luogo di lavoro e con le medesime mansioni svolte in precedenza. Tuttavia, il datore di lavoro ha la possibilità di trasferire il dipendente presso un’altra unità produttiva attraverso un successivo provvedimento, qualora sussistano le condizioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art. 2103 del codice civile. Resta ferma la necessità, per il datore di lavoro, di dimostrare l’eventuale impossibilità di reintegrare il dipendente nelle mansioni originali o in mansioni equivalenti, qualora non vi siano posizioni disponibili.
Link alla comunicazione: STUDIO DIMATTEO – (57) NEWS IN PILLOLE 04102024 (ALLEGATO 2)