La figura del preposto in cantiere: chiarimenti dal Ministero
NEWS DEL 02 OTTOBRE 2024
La Commissione per gli interpelli in tema di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 4 del 30 settembre 2024, ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti la figura del preposto, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 dal D.L. 146/2021.
In particolare, ha specificato quanto segue:
– La coincidenza tra il ruolo di preposto e quello di datore di lavoro deve essere considerata solo come soluzione estrema, dopo un’attenta analisi e valutazione della struttura aziendale, tenendo conto della bassa complessità organizzativa dell’attività. Ciò è valido nel caso in cui il datore di lavoro supervisioni direttamente tale attività, esercitando i poteri gerarchici e funzionali relativi. Inoltre, poiché un lavoratore non può essere preposto di sé stesso, in un’azienda con un solo dipendente, le funzioni di preposto saranno necessariamente svolte dal datore di lavoro;
– Data la specificità e l’importanza del ruolo del preposto riconosciuta dalla normativa vigente, è sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori comunichino al datore di lavoro committente il personale designato per tale funzione. L’individuazione del preposto deve avvenire considerando che il ruolo deve essere assegnato a personale in grado di adempiere effettivamente alle funzioni e agli obblighi previsti. Questa condizione non sembra essere soddisfatta se il responsabile della commessa (ad esempio, un project manager) non si reca sul luogo delle attività. La Commissione sottolinea infine che, proprio per l’importanza del ruolo, il legislatore ha stabilito che, in alcuni casi, alcune attività debbano essere svolte esclusivamente sotto la diretta sorveglianza del preposto, come nel caso dei lavori su ponteggi.
Link alla comunicazione: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/interpello-n.-4-2024-signed.pdf