Diffida amministrativa ex D.Lgs. 103/2024: ulteriori chiarimenti
NEWS DEL 20 SETTEMBRE 2024
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 6774 del 17 settembre 2024, facendo seguito alla precedente nota n. 1357/2024 che forniva le prime indicazioni sull’applicazione del D.Lgs. 103/2024, ha elencato le violazioni ritenute soggette alla nuova diffida amministrativa prevista dagli articoli 1 e 6 del medesimo decreto. L’Ispettorato chiarisce che dall’elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni stabilite dal Legislatore, incluse quelle di natura amministrativa riguardanti l’adempimento di obblighi essenziali per garantire la “sicurezza sociale” dei lavoratori, come previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. 103/2024 e in conformità con l’articolo 38, comma 2, della Costituzione.
In aggiunta, per le violazioni indicate, la nuova diffida non potrà essere applicata se, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, lo stesso trasgressore è stato già sanzionato per violazioni considerate sanabili, sia in base all’articolo 6 del D.Lgs. 103/2024, sia in base all’articolo 13 del D.Lgs. 124/2004. Questo principio vale anche nel caso in cui la violazione precedente non sia identica a quella successivamente accertata, comprese le situazioni di diffida “ora per allora” o quelle in cui la precedente violazione sia stata oggetto di un verbale unico e non di un’ordinanza-ingiunzione.
Nell’attesa del perfezionamento del sistema informatico, la nota include anche un modello di verbale per la diffida amministrativa. Questo documento deve essere utilizzato per invitare il trasgressore, o l’eventuale coobbligato, a porre fine alla violazione, adempiere alle prescrizioni non rispettate e rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine massimo di 20 giorni dalla notifica, come stabilito dall’articolo 6 del D.Lgs. 103/2024.
Link alla comunicazione: STUDIO DIMATTEO – (53) NEWS IN PILLOLE 20092024 (ALLEGATO 1)