Il licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta è nullo se è violato l’obbligo di adottare ‘accomodamenti ragionevoli’

NEWS DEL 11 SETTEMBRE 2024

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza del 22 maggio 2024, n. 14307, ha stabilito che il licenziamento di un lavoratore basato sulla sua sopravvenuta inidoneità fisica a svolgere le mansioni assegnate – se avviene senza aver rispettato l’obbligo di adottare “accomodamenti ragionevoli” (previsto dall’art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 216/2003, in attuazione di direttive comunitarie) e quindi senza rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone con disabilità di lavorare in condizioni di parità con gli altri – costituisce una discriminazione diretta. Tale licenziamento è quindi nullo, comportando l’applicazione della piena tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, commi 1 e 2, dello Statuto dei Lavoratori.