Il licenziamento del lavoratore che assiste un familiare disabile e rifiuta il trasferimento è considerato discriminatorio
NEWS DEL 6 SETTEMBRE 2024
La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l’ordinanza del 20 maggio 2024, n. 13934, ha stabilito che la Direttiva del Consiglio del 27 novembre 2000, C-2000/78/CE, che definisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, in particolare agli articoli 1 e 2, commi 1 e 2, lettera a), va interpretata nel senso che il divieto di discriminazione diretta ivi previsto non si limita alle persone con disabilità. Pertanto, la sentenza di Appello che non ha valutato l’eventuale natura discriminatoria del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore che, beneficiando della Legge 104/1992 per l’assistenza a un familiare gravemente disabile, ha rifiutato il trasferimento sostenendo l’esistenza di sedi aziendali più vicine alla residenza del familiare, deve essere annullata con rinvio. La Corte d’Appello, infatti, ha considerato la posizione soggettiva del lavoratore solo in relazione all’obbligo del datore di lavoro di ricollocarlo altrove, senza esaminare adeguatamente se vi fosse una significativa correlazione tra tale posizione – che costituisce un fattore di rischio nei termini precedentemente chiariti – e le soluzioni proposte prima di procedere al licenziamento.
Link alla comunicazione: STUDIO DIMATTEO – (49) NEWS IN PILLOLE 06092024 (ALLEGATO 1)