Il licenziamento discriminatorio e quello ritorsivo

NEWS DEL 4 AGOSTO 2024

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l’ordinanza del 24 giugno 2024, n. 17267, ha dichiarato la nullità sia del licenziamento discriminatorio che di quello ritorsivo, poiché entrambi violano la legge o sono basati su motivi illeciti. Sebbene siano entrambi nulli, i due licenziamenti si differenziano: il licenziamento discriminatorio è motivato da ragioni odiose, mentre quello ritorsivo è mosso da uno spirito di vendetta o rappresaglia. In questi casi, l’onere della prova ricade sempre sul lavoratore. Per quanto riguarda il licenziamento discriminatorio, il lavoratore deve fornire prove che rendano plausibile la discriminazione subita; invece, nel caso del licenziamento ritorsivo, dovrà dimostrare come l’intento di vendetta sia stato l’unico e determinante motivo alla base della decisione di risolvere il rapporto di lavoro.