Prime indicazione dell’Ispettorato sulle novità ispettive valide dal 2 agosto 2024
NEWS DEL 2 AGOSTO 2024
Il d.lgs. 103/2024 recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in vigore da oggi 2 agosto 2024 ha previsto diverse novità sia per quanto riguarda la programmazione della vigilanza, sia in termini di sanzionabilità di condotte che violano alcune disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale. L’Ispettorato affronta queste novità in una sua nota di recente pubblicazione.
Viene introdotta per la prima volta il termine “diffida amministrativa” (concetto diverso dalla diffida di cui all’articolo 13, D.Lgs. 124/2004) ovvero l’invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall’accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. L’articolo 6 del decreto prevede che, “salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. L’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro”. La diffida amministrativa troverà applicazione nelle ipotesi in cui si rinvengano tutti i presupposti normativi altrimenti si seguiranno le “normali” procedure sanzionatorie, ivi compresa l’adozione della diffida di cui all’articolo 13, D.Lgs. 124/2004. Le previsioni qui contenute trovano applicazione con riferimento agli illeciti accertati a partire da dalla data di entrata in vigore del decreto, anche se riferiti a condotte poste in essere precedentemente, in quanto trattasi di disposizione di carattere procedurale.
L’articolo 4, non ancora immediatamente operativo, dello stesso decreto stabilisce che, al fine di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni nonché programmare l’attività ispettiva in ragione del profilo di rischio, “le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa” tenuto dalle CCIAA, con modalità che sono da definire. Le P.A. non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso.
Infine l’articolo 5 del decreto precisa che non appare sostanzialmente applicabile agli accertamenti di competenza dell’INL la previsione secondo cui le Amministrazioni sono tenute a fornire, prima di un accesso nei locali aziendali, “l’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva”. Da tale obbligo sono, infatti, esonerate tutte le iniziative avviate dalle Amministrazioni che hanno esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi “imprevisti o senza preavviso”, esigenze che ricorrono pressoché ogni volta l’Ispettorato avvii una attività di vigilanza sia in materia lavoristica, sia in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Va da sé, infatti, che l’eventuale richiesta di documentazione alle imprese prima di un qualsiasi accesso ispettivo ne vanificherebbe l’efficacia.
Link alla comunicazione: https://www.ispettorato.gov.it/files/2024/07/Nota-DC-Giuridica-n.-1357-del-31.07.2024.pdf