Il convivente di fatto risulta un familiare a tutti gli effetti

NEWS DEL 31 LUGLIO 2024

La parte dell’articolo 230 bis comma 3 del c.c. è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale in quanto non prevede come familiare anche il “convivente di fatto” e come impresa familiare quella cui collabora anche il “convivente di fatto”. Inoltre è stato dichiarato illegittimo anche l’articolo 230-ter, cod. civ., in cui riconosce al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta (Corte Costituzionale, sentenza n. 148 del 25 luglio 2024).

La Corte Costituzionale ha rilevato che, in una società profondamente mutata, vi è stata una convergente evoluzione sia della normativa nazionale, sia della giurisprudenza costituzionale,
comune ed europea, che ha riconosciuto piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto.

Quando si tratta di diritti fondamentali, questi devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni. Tale è il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione; diritto che, nel contesto di un’impresa familiare, richiede uguale tutela, versando anche il convivente di fatto, come il coniuge, nella stessa situazione in cui la prestazione lavorativa dev’essere protetta, rischiando altrimenti di essere inesorabilmente attratta nell’orbita del lavoro gratuito. La Corte ha ritenuto, quindi, irragionevole la mancata inclusione del convivente di fatto nell’impresa familiare.

STUDIO DIMATTEO – (46) NEWS IN PILLOLE 3172024 (ALLEGATO 1)