Compensazione crediti contributivi: chiarimenti Inps
NEWS DEL 19 LUGLIO 2024
La normativa in materia di compensazioni di crediti contributivi in particolare, l’articolo 1, comma 97, lettera a), L. 213/2023, consente la compensazione, sia orizzontale (compensando con oneri di diversa natura) sia verticale (compensando con altri contributi Inps), solo successivamente alla scadenza dei termini delle denunce e/o dichiarazioni periodiche relative al periodo contributivo da cui emerge il credito stesso, per tutte le Gestioni amministrate dall’Istituto.
L’articolo 1, comma 98, L. 213/2023, specifica, tuttavia, che la decorrenza e le modalità applicative delle citate previsioni normative sono definite, anche in maniera progressiva, con appositi provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate, dal Direttore generale dell’Inps e dal Direttore generale dell’Inail.
Ad oggi le modalità operative rimangono immutate in quanto sono ancora necessarie interlocuzioni tecniche tra Inps e Agenzia delle Entrate.
Link alla comunicazione: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.07.messaggio-numero-2639-del-17-07-2024_14632.html