Riconoscimento di misure di welfare a favore di lavoratrici madri in costanza di congedo parentale: l’Agenzia fornisce parere negativo
NEWS DEL 08 MARZO 2024
L’Agenzia delle Entrate esamina un caso di sostenibilità di riconoscimenti a titolo di welfare erogati nei confronti di lavoratrici madri in costanza di fruizione del congedo parentale, per un periodo massimo di tre mesi e per un importo che garantisca il raggiungimento del trattamento retributivo pieno contrattualmente previsto.
L’Agenzia delle Entrate fornisce parere negativo per due motivi:
– viene contestata l’identificazione della classe omogenea coincidente con le lavoratrici madri in costanza di fruizione del congedo parentale, in quanto viene asserito da un lato che le erogazioni a titolo di welfare debbono essere riconosciute alla generalità, ovvero a classi omogenee di lavoratori, e dall’altro che l’individuazione delle citate classi omogenee, liberamente determinabile dal datore, non può in ogni caso prendere a riferimento parametri scollegati dal rapporto e calibrati nella sfera personale, o più ancora, essere (anche solo potenzialmente) essere discriminatori;
– il secondo motivo di censura è considerare erogazioni a titolo di welfare quelle somme che in qualsiasi modo rappresentano nei fatti una sostituzione di trattamenti retributivi spettanti ai lavoratori.
Pertanto tali somme devono essere considerate erogazioni di natura retributiva.
Link alla comunicazione:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5866231/Risposta+n.+57_2024.pdf/dbc6caf9-d2d2-41f0-a02c-e73b080f12b8