Gestione delle prestazioni di RdC sospese: chiarimenti Inps
NEWS DEL 11 OTTOBRE 2023
L’Inps indica le modalità operative di gestione delle sospensioni delle prestazioni di RdC per effetto del raggiungimento della fruizione delle sette mensilità rispetto ai nuclei che non presentano i requisiti previsti dall’articolo 13 comma 5 del D.L. 4 maggio 2023, convertito in legge 3 luglio 2023, n. 85, necessari per continuare a fruire della misura.
La prosecuzione oltre la soglia di sette mesi nel corso del 2023 presuppone la presenza nel nucleo di almeno uno dei seguenti componenti:
• persone con disabilità;
• minorenni;
• persone con almeno sessant’anni di età;
• percettori che risultino presi in carico da servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro.
Se la presentazione della nuova DSU sostituiva (conseguente al fatto che ha generato la sopravvenuta permanenza del diritto) si colloca entro il settimo mese di percezione del Reddito di Cittadinanza, ovvero in quello successivo, la prosecuzione del trattamento avviene senza soluzione di continuità.
Se invece il fatto modificativo, e la conseguente presentazione della DSU sostitutiva avviene dopo il mese successivo a quello di raggiungimento della soglia delle sette mensilità di fruizione del RdC, è necessario presentare una nuova domanda di Reddito di Cittadinanza, e l’erogazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Link alla comunicazione INPS: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.10.messaggio-numero-3510-del-06-10-2023_14287.html