Illegittimo il diniego del Permesso di Soggiorno in caso di reati lievi
NEWS DEL 16 MAGGIO 2023
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Stranieri) laddove viene previsto l’impedimento del rinnovo del permesso di soggiorno al verificarsi anche di reati quali il piccolo spaccio e la vendita di merci contraffatte, considerati di minore entità ovvero la valutazione da effettuare al momento del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno non può operare automaticamente in relazione alla presenza di condanne pendenti, ma deve essere svolta andando ad analizzare l’entità dei reati contestati ed accertati (sentenza depositata in data 8 maggio 2023, n. 88).
La Corte costituzionale ha individuato due motivazioni che di fatto rendono incostituzionale la citata previsione contenuta nel D.Lgs. n. 286/1998:
• in fase di valutazione delle condanne pendenti in fase di rinnovo del permesso è importante andare ad analizzare la concreta pericolosità del soggetto;
• l’automaticità del diniego riferito a stranieri già regolarmente presenti nel territorio dello stato italiano è in contrasto con il principio di proporzionalità declinato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Licenziamento discriminatorio:
i criteri di riparto dell’onere probatorio
NEWS DEL 16 MAGGIO 2023
Nei giudizi antidiscriminatori, i criteri di riparto dell’onere probatorio non seguono i canoni ordinari di cui all’articolo 2729 c.c., bensì quelli speciali di cui al Decreto Legislativo n. 216 del 2003, articolo 4, che non stabiliscono un’inversione dell’onere probatorio, quanto, piuttosto, un’agevolazione del regime probatorio in favore del ricorrente, prevedendo una “presunzione” di discriminazione indiretta per l’ipotesi in cui abbia difficoltà a dimostrare l’esistenza degli atti discriminatori; ne consegue che il lavoratore deve provare il fattore di rischio, e cioè il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe e non portatori del fattore di rischio, ed il datore di lavoro le circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della condotta (Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 31 marzo 2023, n. 9095).
Carta acquisti per beni alimentari: attiva da luglio
NEWS DEL 16 MAGGIO 2023
Il 12 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto 18 aprile 2023 emanato dal
Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che prevede le modalità
attuative e applicative della nuova “card acquisti” finalizzata alle spese dei beni alimentari di
prima necessità.
Il contributo è rivolto ai cittadini appartenenti ai nuclei familiari che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
• tutti i componenti del nucleo devono essere iscritti nell’Anagrafe della popolazione
residente;
• titolarità di una certificazione ISEE ordinario con indicatore non superiore a 15.000 euro
annui.
Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari che siano titolari di:
• reddito di cittadinanza;
• reddito di inclusione e qualsiasi altra misura di inclusione sociale;
• NASPI e DIS-COLL;
• indennità di mobilità;
• Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito;
• Cassa integrazione guadagni;
• qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di
disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.
Per ogni nucleo familiare sarà concesso un solo contributo di importo complessivo
pari a 382,5 euro.
L’importo spettante verrà erogato tramite carte elettroniche di pagamento, prepagate e
ricaricabili (nominative) messe a disposizione da Poste Italiane. Le card – operative a partire da luglio 2023 – potranno essere ritirate dai soggetti beneficiari
presso gli uffici postali abilitati al servizio; le stesse non saranno più fruibili laddove il primo
pagamento non venga effettuato entro il 15 settembre 2023.
I contributi saranno assegnati ai comuni in base ai seguenti parametri:
• una quota pari al 50% del numero totale di carte è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune;
• una quota pari al restante 50% è distribuita in base alla differenza tra il valore del reddito
pro capite medio di ciascun comune e il valore del reddito pro capite medio nazionale.
I Comuni potranno visionare gli elenchi dei beneficiari tramite l’apposita applicazione web.
Successivamente, dovranno verificare la posizione anagrafica dei nuclei familiari inseriti negli
elenchi e sulla base del numero di carte loro assegnate attribuiranno le card che eventualmente
residuano.
In seguito, sarà cura dell’Inps trasmettere l’elenco definitivo a Poste Italiane ai fini della
predisposizione delle carte elettroniche di pagamento tramite Postepay.
I soggetti beneficiari non dovranno presentare alcuna domanda; infatti, gli stessi riceveranno da parte dei Comuni la comunicazione di assegnazione del contributo e le relative modalità di ritiro della card. Le carte saranno nominative.